Cassazione civile Sez. V sentenza n. 2527 del 10 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La messa in liquidazione coatta amministrativa di una società configura l'evento della perdita della capacità di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., atteso che, a norma dell'art. 200 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, detto stato comporta (fra l'altro) la cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società medesima e, comunque, l'attribuzione al commissario liquidatore — e non più, quindi, alla persona fisica che la rappresentava fin quando era in bonis — della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale. Ne consegue, nella specie, la inammissibilità del ricorso per cassazione non proposto, né notificato, nei confronti della “s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa”.

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