Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17906 del 15 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche dopo l'abrogazione della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 333 c.p. (abbandono individuale di pubblico ufficio, servizio o lavoro) attuata con L. 12 giugno 1990, n. 416, il delitto di interruzione di pubblico ufficio o servizio, previsto dall'art. 340 c.p., può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che realizzi condotte che individualmente interrompano o comunque turbino il pubblico servizio dallo stesso espletato, in quanto la suddetta depenalizzazione è stata disposta nell'intento di dare un nuovo regolamento alle sole forme di sciopero collettivo nel pubblico servizio.

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