Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8991 del 25 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Non influisce sull'ammissibilitą della costituzione di parte civile la circostanza che il diritto al risarcimento del danno si sia prescritto per il decorso dell'intero termine quinquennale stabilito per l'azione civile da responsabilitą extracontrattuale, trattandosi di circostanza che rileva ope exceptionis solo nella fase di merito e non nell'ambito delle questioni preliminari, sicché la permanenza in giudizio della parte civile impone la condanna dell'imputato patteggiante alle spese in suo favore, salva la possibilitą della compensazione.

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