Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10002 del 22 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché possa configurarsi il reato di rifiuto di atti di ufficio nella formulazione di cui al secondo comma dell'art. 328 c.p. e possa conseguentemente qualificarsi come omissione penalmente rilevante il ritardo a provvedere, č necessario che la «richiesta» in essa norma prevista, da indirizzarsi al p.u. abbia il contenuto di una espressa diffida ad adempiere. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di merito, rilevando che, non poteva ritenersi sufficiente una mera richiesta del privato volta ad ottenere «chiarimenti... ai sensi dell'art. 328 c.p.»).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.