Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7270 del 20 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di favoreggiamento č configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a sviare l'attivitā investigativa della polizia giudiziaria, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attivitā di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), compresi quegli organi che non hanno poteri istruttori, atteso che, attivitā investigativa non č solo quella volta alla ricerca delle prove, ma anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale (anche incidentale) nonché quella di selezione del materiale raccolto per individuare le fonti di prova idonee a procurare il convincimento del giudice ai fini della ricerca della veritā. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'astratta configurabilitā del tentativo di favoreggiamento nel fatto del difensore che abbia chiesto — senza ottenerla — una falsa documentazione da produrre dinanzi al giudice del riesame, escludendo tuttavia in concreto il reato per la non univocitā degli atti, posto che la richiesta di formazione di un falso documento non dimostra in maniera univoca l'istruzione di utilizzare il suddetto documento nel procedimento penale).

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