Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5235 del 21 dicembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il pubblico ministero intenda porre a fondamento di una richiesta di misura cautelare i risultati di intercettazioni di comunicazioni, deve allegare alla detta richiesta, a pena di inutilizzabilitą ex art. 271 c.p.p., i decreti autorizzativi ovvero - quando trattisi di intercettazioni disposte in via d'urgenza dallo stesso pubblico ministero - i provvedimenti di convalida adottati dal giudice, senza necessitą, peraltro, in detta ultima ipotesi, che ad essi si accompagnino anche i decreti oggetto di detta convalida. Tali principi non soffrono eccezione quando si tratti di intercettazioni effettuate in altro procedimento, da utilizzare ai sensi dell'art. 270 c.p.p., atteso che il disposto di cui al comma 2 di tale articolo, in cui si prevede soltanto l'obbligo del deposito dei verbali e delle registrazioni, va coniugato con il generale divieto di utilizzazione previsto dal successivo art. 271. La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei provvedimenti che autorizzano l'intercettazione di comunicazioni determina, per il combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare solo nel caso in cui detti provvedimenti abbiano fatto parte degli atti presentati dal pubblico ministero al giudice che ha disposto la detta misura.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.