Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3406 del 2 agosto 1977

(3 massime)

(massima n. 1)

Al fondamento dell'eccezione di compensazione, al concorso dei requisiti di cui agli artt. 1243 e seguenti c.c., non č di ostacolo il fatto che il credito dedotto in compensazione sia stato accertato in un precedente giudizio fra le medesime parti, in relazione ad altro titolo, né la circostanza che il credito medesimo possa essere autonomamente preteso in separata sede.

(massima n. 2)

L'obbligo del creditore, che abbia ricevuto un fabbricato in forza di anticresi, di restituirlo al debitore, alla cessazione del relativo contratto, non viene meno per il fatto che il creditore medesimo abbia nel frattempo acquistato la proprietā del suolo su cui insiste detto immobile, salvo l'eventuale esercizio del diritto di ritenzione di cui all'art. 936 c.c. 

(massima n. 3)

La cessazione dell'anticresi, per scadenza del termine convenzionale, o per decorso del periodo massimo di dieci anni, previsto dall'art. 1962 secondo comma c.c., comporta che il protrarsi del godimento dell'immobile, da parte del creditore anticretico, configura occupazione senza titolo, con il conseguente obbligo di corresponsione di un indennizzo, ove le parti, con lo stesso contratto di anticresi o con patto successivo, non abbiano previsto quel godimento in forza di locazione od altro analogo rapporto obbligatorio.

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