Cassazione penale Sez. III sentenza n. 972 del 5 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di abusi sessuali, ai fini dell'accertamento della diminuente del fatto di minore gravità prevista dall'art. 609 bis, comma 3, c.p. deve farsi riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell'età della stessa o di altre condizioni psichiche in cui versi. (Fattispecie di annullamento con rinvio per carenza di motivazione essendosi limitato il giudice di merito a far coincidere la minore gravità esclusivamente con la natura dell'abuso sessuale, analogamente a quanto previsto dall'abrogato sistema normativo; la Corte ha osservato che la citata diminuente è stata invece introdotta al fine di svincolare la valutazione della gravità del fatto dai limiti della materialità della condotta posta in essere, così come era in precedente, elevandola ad un giudizio più ampio che deve tener conto di tutte le componenti del caso).

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