Cassazione penale Sez. V sentenza n. 745 del 3 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di chiusura delle indagini preliminari, la omessa notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., alla persona offesa, che abbia manifestato la volontą di essere informata, colpisce in radice il diritto al contraddittorio, proprio dell'udienza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 127 c.p.p. e ribadito dal sesto comma dell'art. 409 stesso codice, impedendo la potenziale instaurazione dello stesso. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione emesso in assenza della predetta previa comunicazione al querelante).

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