Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 635 del 27 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il disposto dell'art. 168, primo comma, c.p., che prevede limiti e condizioni alla revocabilitą della sospensione condizionale della pena «Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164», vuol dire che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per pił di una volta, ovvero per pił di due volte nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 164 c.p. In siffatte ipotesi la revoca č adottabile anche dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.