Cassazione penale Sez. III sentenza n. 562 del 22 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste l'interesse ad impugnare il provvedimento di perquisizione in quanto il gravame è volto alla eliminazione di un atto lesivo della sfera giuridica, anche se involgente effetti extrapenali, quali sono il nocumento personale e quello sociale derivanti da una patita perquisizione personale illegittima. Né la sua ricorribilità può essere esclusa in base al principio di tassatività delle impugnazioni, essendo sempre possibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti sulla libertà personale.

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