Cassazione penale Sez. I sentenza n. 94 del 10 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio di travisamento del fatto inteso come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali, sicché il controllo demandato alla Corte di cassazione ha ad oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti i dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.

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