Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5626 del 29 novembre 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674 c.p. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dal P.M. avverso la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva respinto l'appello proposto dallo stesso P.M. contro il rigetto della richiesta di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione. La S.C., nel rigettare il ricorso e nell'enunciare in termini astratti il principio di cui in massima, ha tuttavia rilevato che nella specie non poteva dirsi provata l'effettiva idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o a infastidire le persone, non risultando varcati i limiti stabiliti con D.P.C.M. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995, ma soltanto quelli, più rigorosi, all'epoca non ancora in vigore, dettati dalla Regione Veneto con l'art. 69, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6).

(massima n. 2)

Le fattispecie rispettivamente descritte dagli artt. 674 e 675 c.p. si pongono fra loro in rapporto di reciproca esclusione. La figura delineata dall'art. 675 c.p. è, infatti, un tipico reato colposo, che consiste nel collocamento o nella sospensione di cose pericolose per l'integrità fisica o morale delle persone «senza le debite cautele». (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione che il P.M. aveva richiesto «in quanto cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 674 e 675 c.p.», sul presupposto che da quegli oggetti derivasse l'emissione di onde elettromagnetiche. La S.C. nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 675 c.p. in quanto il costruttore di un elettrodotto aereo è a conoscenza del fatto che il passaggio della corrente elettrica ad altissima tensione nei conduttori provoca la formazione di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente o autogenerato, con la conseguenza che l'elemento psichico, ancorché possa in concreto atteggiarsi come colpa dovuta all'erronea valutazione di circostanze di contorno, si configura normalmente come dolo).

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