Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5599 del 5 maggio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del reato di falso giuramento della parte (art. 371 c.p.), non spetta al giudice penale alcun sindacato in ordine all'ammissibilità della formula adottata in sede civile, le cui eventuali lacune, o improprietà non possono essere quindi addotte dall'imputato a propria giustificazione avendo egli in ogni caso l'obbligo, assoluto — la cui osservanza o mezzo deve formare oggetto esclusivo dell'accertamento in sede penale — di dire il vero.

(massima n. 2)

L'art. 143 c.p.p., interpretato alla luce tanto dell'art. 6 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848 quanto delle pronunce della Corte costituzionale n. 10/1993 e n. 64/1994, non impone affatto che il decreto di citazione a giudizio dell'imputato straniero ignaro della lingua italiana debba essere redatto, in via esclusiva o con testo italiano a fronte, della lingua nota al destinatario, avendo quest'ultimo soltanto il diritto all'assistenza gratuita di un interprete - da nominarsi immediatamente - che provveda alla traduzione dell'atto, come previsto dal citato art. 6 della Convenzione, «nel più breve tempo».

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