Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3058 del 4 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ufficio destinatario della raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale può essere proposta la richiesta di riesame ai sensi degli artt. 309, comma 4, seconda parte e 583 c.p.p., è quello individuato dalle norme che disciplinano gli speciali procedimenti di impugnazione in materia cautelare, e dunque la cancelleria del tribunale della libertà; l'art. 309, commi 4 e 7, c.p.p. (applicabile anche per l'appello) costituisce infatti una deroga — espressamente contemplata dall'art. 582, comma 1, c.p.p. («salvo che la legge disponga altrimenti») — al principio generale secondo cui l'atto di impugnazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, salva la possibilità di presentazione in uno dei luoghi indicati nel comma 2 del medesimo articolo 582.

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