Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2402 del 21 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La c.d. pericolositą sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalitą e dalle circostanze del fatto sia dalla personalitą dell'indagato oggettivamente valutata alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. Ed invero, l'espressione utilizzata dal legislatore all'articolo 274 lett. c), c.p.p. «modalitą e circostanze del fatto» va riferita al fatto-reato, mentre l'espressione «comportamenti e atti concreti» deve intendersi riferita ad una condotta diversa dal fatto-reato, e quindi alla condotta precedente e a quella successiva. Ne consegue che, l'esigenza cautelare in parola ricorre e deve essere tutelata ogni qualvolta si profili il pericolo, di qualsiasi intensitą esso sia purché concreto, di reiterazione della condotta criminosa.

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