Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1739 del 18 maggio 1999

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione, posto che l'art. 657 comma 4 c.p.p. consente la fungibilitā della custodia cautelare sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato, solo a condizione che quest'ultimo sia stato commesso anteriormente alla detenzione ingiustamente sofferta, il giudice deve accertare rigorosamente e rendere esplicito con adeguata motivazione il momento di commissione e non la data di accertamento del reato per il quale č stato emesso ordine di esecuzione.

(massima n. 2)

In tema di invaliditā della notificazione, qualora la consegna della copia sia effettuata a mani di persona indicata con la specificazione del rapporto di parentela, non č necessario che la relata rechi la indicazione delle generalitā della suddetta, la cui capacitā si presume sino a prova del contrario, dal momento che sia l'art. 157 c.p.p., che l'art. 7 legge 20 novembre 1982 n. 890, nel negare all'ufficiale giudiziario ed all'agente postale la possibilitā di eseguire notifica tramite consegna dell'atto a minore degli anni quattordici, ovvero a persona in stato di manifesta incapacitā di intendere e volere, non impongono il compimento di particolari indagini per accertare la capacitā del consegnatario.

(massima n. 3)

Poiché l'ordine di carcerazione non deve essere notificato al condannato, ma deve essere eseguito, sono inammissibili tanto censure di nullitā della notifica dell'ordine stesso, quanto quelle relative alla violazione dell'art. 656 comma 2 c.p.p., nel testo anteriore alle modifiche introdotte con l'art. 1 della legge 27 maggio 1998 n. 865. Invero, da un lato, la prescritta consegna di copia all'interessato al momento dell'esecuzione č unicamente diretta a mettere il soggetto in grado di attivare tempestivamente le eventuali questioni sul titolo e le altre previste dagli articoli 667 e seguenti del c.p.p.; dall'altro, per il principio di tassativitā delle nullitā, l'omissione della prevista ingiunzione all'interessato di costituirsi in carcere, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a mesi sei, č sfornita di sanzioni e non comporta alcuna conseguenza.

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