Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1054 del 26 gennaio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la nozione di Ģelusioneģ di cui all'art. 388, comma secondo, c.p., ha valenza diversa a seconda della natura dell'obbligo imposto. In particolare, se si tratta di obbligo di fare, l'elusione si puō realizzare solo con un comportamento volto a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale; con l'ulteriore corollario che se il conseguimento del risultato non dipende direttamente dal comportamento dell'obbligato, la mera inerzia di quest'ultimo non č di per sé atta a realizzare alcuna elusione, occorrendo, per questo, una condotta ulteriormente posta in essere. (Fattispecie in cui č stata esclusa l'integrazione della condotta elusiva nella mancata esecuzione di un provvedimento giudiziale con cui si ordinava la chiusura di due esalatori di fumi di combustione, essendosi rilevato che a tale risultato si sarebbe potuto pervenire legalmente anche senza la collaborazione dell'obbligato).

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