Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3083 del 16 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché la fase procedimentale in cui si deve procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione dell'art. 294, comma primo, c.p.p., come modificata dalla sentenza n. 77 del 1997 della Corte costituzionale (per essere l'imputato medesimo già stato tratto a giudizio), è inammissibile la declaratoria di inefficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio dell'imputato, né è possibile ipotizzare la regressione del processo alla fase precedente, tanto più che le esigenze difensive possono trovare piena attuazione nel pubblico dibattimento, in cui l'imputato ha facoltà di svolgere compiutamente la propria difesa con istanze e richieste presentate direttamente al giudice.

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