Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2072 del 7 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Le attivitą di osservazione, controllo e pedinamento svolte dalla polizia giudiziaria non sono intrusive della sfera privata, perché non limitano, diversamente dalle ispezioni, dalle perquisizioni e dai sequestri, la libertą del controllato. Tali attivitą vanno inquadrate nel novero dei mezzi destinati alla acquisizione di prove non disciplinate dalla legge, consentite dall'art. 189 c.p.p. senza necessitą di decreto autorizzativo della autoritą giudiziaria.

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