Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1656 del 11 dicembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La condizione del risarcimento del danno o dell'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, cui può essere subordinata la sospensione della pena, non può mai avere contenuto generico o indeterminato, incombendo sul giudice l'obbligo di provvedere a quantificare l'entità dell'importo dovuto alla persona offesa e specificare quale somma il condannato è tenuto a pagare — in corrispettivo della mancata riconsegna dei beni — per liberarsi del vincolo dell'adempimento.

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