Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10422 del 17 novembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La malattia di mente rilevante per l'esclusione o per la riduzione dell'imputabilitā č solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico veramente serio, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell'agente; di conseguenza deve ritenersi sussistente la capacitā di intendere e di volere in un soggetto affetto solo da anomalie psichiche o da disturbi della personalitā.

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