Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2655 del 19 marzo 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 310 c.p.p., nella parte in cui non prevede che debba essere comunicato l'avviso di udienza al P.M., in quanto il principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione della giustizia attiene solo alle leggi che definiscono l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto meramente amministrativo, restando, per contro, estraneo alla tematica dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

(massima n. 2)

Quando è stato dichiarato quale luogo delle notificazioni la propria residenza, nella ipotesi che l'ufficiale giudiziario recatosi sul luogo non abbia trovato l'interessato, tale assenza non equivale alla impossibilità della notifica, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo; di conseguenza, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall'art. 157 c.p.p. in caso di precaria assenza del destinatario della notifica.

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