Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1108 del 6 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso detto comportamento può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, consentendo l'occultamento della droga e assicurando all'altro concorrente una relativa sicurezza. In siffatta condotta sono invero ravvisabili entrambi gli elementi del concorso nel reato, sia quello soggettivo, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla detenzione della droga, sia quello oggettivo della connessione tra condotta ed evento. Va precisato in proposito che detenere significa avere la disponibilità di una determinata cosa, cioè la concreta possibilità di prenderla, in qualsiasi momento, senza la necessaria collaborazione di altri.

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