Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3 del 8 gennaio 1997

(4 massime)

(massima n. 1)

Il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

(massima n. 2)

In tema di sospensione condizionale della pena, deve ritenersi illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività, che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 c.p., la subordinazione della sospensione predetta al risarcimento del danno nelle ipotesi in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del danno medesimo, giacché la disposizione predetta attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia direttamente proceduto alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale.

(massima n. 3)

Non comporta violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata il ritenere la sussistenza del reato di corruzione invece della più grave ipotesi delittuosa della concussione contestata. E invero, riscontrandosi in entrambe le predette figure criminose l'elemento comune della dazione o promessa di danaro o altra utilità, l'accertamento dell'insussistenza dell'esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale (che caratterizza la concussione) e della sussistenza, in sua vece, di un illecito accordo tra il pubblico ufficiale e altro soggetto (caratterizzante la corruzione) incide su una modalità del fatto formante oggetto del capo di imputazione che non ne modifica sostanzialmente la struttura né ne diversifica il contenuto essenziale, in quanto, nel caso di concussione, l'ipotesi dell'esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale comprende e assorbe, come un quid pluris, ogni altra ipotesi nella quale il vantaggio economico venga realizzato dal pubblico ufficiale attraverso la volontà non coartata, ma libera, del privato.

(massima n. 4)

Poiché il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all'art. 468 c.p.p. ha la funzione di far conoscere, prima del dibattimento, le prove che l'interessato vorrà far acquisire e di consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, il relativo adempimento - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al secondo comma dell'art. 468 predetto, per la quale è d'obbligo la forma rituale dell'istanza - può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici di cui all'art. 150 c.p.p., che bene assolvono in ipotesi di corretta e completa ricezione alla funzione di comunicazione all'ufficio ed agli interessati di quanto in essa contenuto, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità dell'eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria.

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