Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8508 del 18 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ostetrica che risulti abilitata ad esprimere la volontà dell'ente ospedaliero nella procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza — sia pure in ordine alle fasi preliminari di tale procedura e nell'ambito delle attribuzioni tipicamente inerenti alla sua professione — riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

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