Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5943 del 12 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di separazione dei processi, la norma dell'art. 18 comma 1 lett. e) c.p.p. disciplina l'ipotesi in cui per una imputazione l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre per altra imputazione č necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione. La norma prevede la separazione come soluzione normale, mentre la esclude solo in via eccezionale, quando «il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti». Ne consegue che la motivazione dell'ordinanza di separazione deve limitarsi a mettere in evidenza il fatto che per una imputazione l'istruzione č conclusa mentre per l'altra sono necessari ulteriori accertamenti. Solo se il giudice ritenga eccezionalmente di dover tenere uniti i processi, deve indicare specificamente i motivi per i quali la riunione č «assolutamente necessaria»

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