Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3506 del 6 aprile 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il concorso di persone nel reato non deve necessariamente essere presente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta vietata, poiché l'adesione del correo può intervenire in qualsiasi istante dello svolgimento del comportamento illecito, purché la partecipazione avvenga, quando l'attività sia ancora in itinere. Il reato di lottizzazione abusiva non si esaurisce nel frazionamento del terreno, ma permane durante tutto il tempo necessario alle singole compravendite ed a tutte le attività conseguenti e strettamente indispensabili. Ne deriva che l'acquisto a fini edificatori non implica, di per sé, una partecipazione all'attività illecita, purché si ponga in modo autonomo ed avulso dal programma del venditore. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento, la sua condotta inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno iniziale: in tal modo le azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.

(massima n. 2)

La mancata conversione, entro il termine fissato dall'art. 77 Cost., di un decreto legge contenente una previsione di reato comporta il venir meno della punibilità di quest'ultimo, anche qualora al decreto legge non convertito faccia seguito, senza soluzione di continuità, un altro contenente analoga previsione. Tale principio rimane valido anche a fronte della sentenza della Corte costituzionale 21 marzo 1996 n. 84, essendosi la Corte, con tale pronuncia, limitata ad affermare soltanto la permanente validità della propria investitura in ordine ad una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una disposizione successivamente sostituita da altra di identico contenuto; il che non incide sulla invalidità ex tunc, in base al disposto di cui al citato art. 77, comma 3, Cost., del decreto legge non convertito, e sulla conseguente impossibilità giuridica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, c.p., di continuare a considerare punibili, in base ad esso, fatti commessi durante la sua vigenza, pur quando la previsione di essi come reato sia ripresa dal nuovo decreto legge, giacché quest'ultimo, come qualsiasi norma di carattere penale, non può disporre che per l'avvenire.

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