Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2921 del 30 dicembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari coercitive la proposizione dell'impugnazione, esattamente qualificata dalla parte come richiesta di riesame, a giudice incompetente, con il conseguente deposito nella cancelleria di quest'ultimo, configura un errore di presentazione dell'impugnazione, che gli artt. 309, comma settimo, 582 e 591 c.p.p. colpiscono con la sanzione della inammissibilitą.

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