Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3633 del 7 novembre 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1237 c.c., secondo il quale, alla restituzione volontaria del titolo originale del credito fatta dal creditore al debitore, deve essere attribuito valore liberatorio a favore di quest'ultimo, sebbene collocato fra le norme che trattano della remissione, stabilisce altresė una presunzione assoluta di pagamento, in quanto, nella pratica comune, al pagamento, che č il mezzo ordinario di estinzione del debito, si accompagna, normalmente, la restituzione dell'originale titolo del credito.

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