(massima n. 1)
Con riguardo al fallimento di una società per azioni posta in liquidazione, è inammissibile la proposta di concordato fallimentare presentata dall'amministratore. Infatti, la legittimazione a proporre tale proposta spetta ai liquidatori dato che loro hanno la rappresentanza in via esclusiva della società in liquidazione (artt. 2452 e 2278, secondo comma, c.c.) e che in relazione alla proposta di concordato — che secondo l'art. 124 legge fall. deve essere presentata dal “fallito” — non è prevista l'iniziativa di altri soggetti al di fuori del fallito o dei suoi rappresentanti.