Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3108 del 24 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 324, comma 1, c.p.p. fa decorrere il termine per proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro dalla data di esecuzione dello stesso o dalla diversa data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro: la normativa ha cioè preso in considerazione non solo la conoscenza legale della misura, procurabile tramite i mezzi formali previsti, ma ogni diverso strumento volto a procurare la conoscenza di fatto degli effetti prodotti dal sequestro. Da ciò consegue che il giudice, in assenza dell'adempimento degli oneri formali contemplati dall'art. 293 c.p.p. per l'esecuzione del provvedimento, può utilizzare per far decorrere il termine per l'impugnazione anche ogni «diverso» dato utile sempreché idoneo con certezza a fissare il dies a quo, ma anche che l'interessato possa vincere la presunzione di conoscenza — formalmente prevista mediante le notificazioni — allegando elementi altrettanto certi che vanifichino di fatto i relativi effetti. In tale ottica, nell'ipotesi di assenza dell'attivazione di quel meccanismo volto a procurare la presunzione di conoscenza dell'esecuzione, non può essere dichiarata tardiva l'impugnazione dell'interessato assumendo che sia sempre a carico dello stesso allegare elementi utili a fissare la data in cui ha avuto conoscenza di fatto dell'esecuzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.