Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 3027 del 21 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Non costituisce violazione dell'art. 528 c.p. la esposizione e la messa in commercio di oggetti di forma fallica quando il contenuto palesemente ironico e canzonatorio degli oggetti stessi ne escluda il carattere di oscenitą.

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