Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2287 del 9 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro probatorio delle cose che assumono la qualifica di «corpo del reato», non č richiesta la dimostrazione della necessitą del sequestro in relazione all'accertamento dei fatti, tuttavia il pubblico ministero dovrą motivare, convalidando il sequestro, in ordine alla stessa configurabilitą quali corpo del reato delle cose sottoposte a vincolo. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, in un procedimento per usura, che non fosse necessaria una analitica dimostrazione della natura di corpo di reato della documentazione contenente conteggi e ricognizioni di debito, stante la inequivocabile attinenza con l'attivitą usuraria, mentre una specifica motivazione fosse indispensabile per dimostrare tale natura in alcuni oggetti di valore, in particolare tappeti orientali in numero rilevante, trovati nella disponibilitą dell'indagato e per i quali era ipotizzabile una provenienza estranea ai reati contestati).

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