Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1460 del 17 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinitą della prova, richiesto dall'art. 274, lettera a), c.p.p., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Per evitare che il requisito richiesto del «concreto pericolo» perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, č necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso č desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione.

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