Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1457 del 20 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice richiesto della revoca di una misura cautelare personale, rispetto alla quale sia gią stata proposta istanza di riesame a suo tempo respinta, qualora escluda l'intervento di fatti nuovi atti a modificare l'originario quadro, non ha alcuno specifico onere di motivazione, né in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, né in ordine alle esigenze cautelari, quali in precedenza ritenuti.

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