Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1453 del 20 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Il preesistente stato di detenzione cautelare od esecutivo di un soggetto sottoposto ad indagini, non è di per sè impeditivo, sotto il profilo delle esigenze cautelari, dell'emissione di un nuovo titolo cautelare; siffatto stato infatti può avere fine per cause non sottoposte al controllo del giudice investito della richiesta di applicazione della misura.

(massima n. 2)

In sede di riesame del provvedimento restrittivo, è fatto divieto al tribunale del riesame di sostituire nuove e diverse esigenze cautelari a quelle fatte valere nella richiesta del P.M. e poste a base dell'ordinanza applicativa del Gip. Ciò è conforme alla natura accusatoria del nuovo processo penale e discende dal principio fissato dall'art. 291 c.p.p. che stabilisce la dipendenza della decisione del giudice dalla richiesta del pubblico ministero per quanto riguarda l'applicazione delle misure, principio che trova applicazione anche in sede di revoca e sostituzione delle misure e corrisponde ai criteri generali in tema di appello, alla cui natura la richiesta di riesame è in qualche modo riferibile. Il divieto infine è coerente con il principio generale del favor libertatis che, in attuazione dell'art. 13 della Costituzione, deve ritenersi sotteso all'intera disciplina delle misure cautelari personali coercitive.

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