Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5618 del 22 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psico-fisiche (come la tossicodipendenza), dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Tale programma criminoso deve essere positivamente e rigorosamente provato non giovando a tale fine la mera indicazione dell'identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati e non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione.

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