Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5617 del 12 maggio 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della applicazione del principio di territorialità della legge penale (art. 6 c.p.), per azione deve intendersi il complesso dei comportamenti consapevolmente finalizzati al raggiungimento dello scopo o dell'evento delittuoso, sicché fra essi rientra, nel caso di accordo fra più persone che con le loro condotte partecipano concorsualmente al reato, anche tutto ciò che, pur essendo limitato all'elemento psicologico (il quale rientra tra quelli essenziali del reato), può essere ricondotto al determinismo volitivo coagulante o influente sulle condotte dei correi. Ne consegue che un'azione delittuosa ispirata o rafforzata nella volontà ovvero ordinata da concorrenti morali in Italia, deve essere considerata penalmente quivi realizzata ancorché l'esecuzione materiale, l'evento o l'omissione che costituisce il reato siano posti in essere all'estero da taluno dei concorrenti materiali. E ciò anche se i contatti organizzativi si siano verificati solo fra alcuni dei correi e non fra tutti, in quanto il reato è effetto del contributo di ciascun correo e di tutti insieme, attesa la comune finalizzazione partecipativa.

(massima n. 2)

Il ne bis in idem non costituisce principio né consuetudine di diritto internazionale e, pertanto, ove sia ravvisata la giurisdizione in base alle norme di diritto interno, queste devono cedere il passo a quelle internazionali solo in virtù di convenzione fra gli Stati, ratificata, resa esecutiva e depositata, la quale vincola unicamente gli Stati contraenti e nei limiti del patto tra essi raggiunto. La Convenzione europea tra gli Stati membri delle comunità europee, relativa all'applicazione del principio del ne bis in idem, firmata in Bruxelles il 25 maggio 1987 e ratificata dall'Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 350, non è ancora in vigore sul piano internazionale, non essendo avvenuto il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati membri delle Comunità europee alla data dell'apertura della firma, così come previsto dall'art. 6, comma 2, della Convenzione. La predetta Convenzione trova tuttavia applicazione nelle relazioni tra Italia, Danimarca e Francia dal 16 giugno 1992, in quanto questi sono gli unici Stati che hanno depositato il proprio strumento di ratifica, come risulta dal comunicato del Ministero degli esteri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1992. Ne consegue che la predetta Convenzione non può trovare applicazione nei rapporti con Stati diversi, quale la Confederazione Elvetica.

(massima n. 3)

La confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, sempreché sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri.

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