Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5608 del 22 febbraio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

1994, n. 4353Il provvedimento adottato in forma di ordinanza, che statuisce su diritti o su determinate situazioni giuridiche con quel carattere di definitivitā che č considerato distintivo, immanente ed essenziale, della sentenza deve ritenersi irrevocabile se soggetto ad impugnazione, con la conseguenza che, dopo la sua emanazione, essendosi esaurito l'esercizio della potestā decisoria, č sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione (anche in sede esecutiva) la possibilitā di tornare sulla presa decisione, cui va pertanto, riconosciuta la idoneitā a decidere in modo risolutivo l'episodio che ad essa ha dato vita. (Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa di indulto).

(massima n. 2)

Il provvedimento adottato in forma di ordinanza, che statuisce su diritti o su determinate situazioni giuridiche con quel carattere di definitivitā che č considerato distintivo, immanente ed essenziale, della sentenza deve ritenersi irrevocabile se soggetto ad impugnazione, con la conseguenza che, dopo la sua emanazione, essendosi esaurito l'esercizio della potestā decisoria, č sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione (anche in sede esecutiva) la possibilitā di tornare sulla presa decisione, cui va pertanto, riconosciuta la idoneitā a decidere in modo risolutivo l'episodio che ad essa ha dato vita. (Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa di indulto).

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