Cassazione penale Sez. I sentenza n. 294 del 4 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 172 c.p., che disciplina l'estinzione della pena per prescrizione, prevede al quinto comma che, se l'esecuzione č subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui tale condizione si č verificata; pertanto, nell'ipotesi di revoca dell'indulto condizionato, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data del provvedimento che revoca quello di applicazione dell'indulto medesimo.

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