Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4804 del 8 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere, la permanenza nel reato non č interrotta dallo stato di detenzione, tranne che sia raggiunta la prova dell'estromissione della persona dall'associazione criminosa o il suo recesso da questa. Diversamente č a dire, invece, per la sentenza, anche non irrevocabile, che accerti la responsabilitā dell'imputato. Essa, infatti, vale, per finzione giuridica, automaticamente ad interrompere l'attivitā eventualmente ancora in corso, con la conseguenza che la parte di condotta illecita successiva alla pronuncia sarā perseguibile a titolo di reato autonomo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.