Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2088 del 25 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento pretorile, se l'opponente al decreto penale ha chiesto il giudizio abbreviato ma non ha provveduto a notificare al P.M. ex art. 464 c.p.p., il decreto del pretore che fissa un termine entro il quale il P.M. stesso deve esprimere il suo consenso, non può farsi luogo al giudizio abbreviato. Ma non per questo l'opposizione può dichiararsi inammissibile e il decreto penale diventa esecutivo, giacché tra le cause di inammissibilità dell'opposizione elencate tassativamente nell'art. 461, secondo e quarto comma, c.p.p., non rientra l'inerzia processuale dell'opponente. In tal caso deve introdursi il rito ordinario davanti al pretore del dibattimento, come si evince dalla formulazione della norma di cui all'art. 560, secondo comma, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio ex art. 620, lett. d), c.p.p., l'ordinanza del pretore che, dichiarando il non luogo a procedere sulla richiesta del giudizio abbreviato, aveva altresì dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione).

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