Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2021 del 3 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche in presenza di una causa di nullità o di perenzione del sequestro, il privato non può disporre liberamente della cosa sequestrata prima che ne venga ordinata la restituzione dalla autorità giudiziaria, non essendo ammissibile che egli si arroghi il diritto di sindacare la legittimità del vincolo giuridico. (Nella specie il ricorrente, imputato del reato di cui all'art. 334 c.p., lamentava la carenza di motivazione del provvedimento di convalida del sequestro e la cassazione ha escluso, sulla scorta del principio di cui in massima, che siffatta carenza potesse giustificare la sottrazione della cosa al vincolo imposto)

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