Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1599 del 2 luglio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel vigente codice di procedura difetta l'espressa previsione di un termine entro il quale il giudice č tenuto a provvedere sulla richiesta di emissione di una misura cautelare avanzata dal pubblico ministero. Se si volesse, poi, fare richiamo alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 121, secondo comma, c.p.p., secondo cui il giudice deve emettere il proprio provvedimento entro quindici giorni dalla richiesta, non essendo tale termine sanzionato da nullitą, in quanto meramente ordinatorio, la relativa inosservanza sarebbe priva di conseguenze di carattere processuale.

(massima n. 2)

Non č impugnabile l'ordinanza che concede la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione. Spetta alla Corte di cassazione, in sede di controllo ex art. 591 c.p.p. sull'ammissibilitą dell'impugnazione, di verificare la tempestivitą del ricorso avverso un provvedimento in materia di libertą, emesso dal tribunale dell'appello ex art. 310 c.p.p., e quindi la nullitą dell'ordinanza di restituzione nel termine che lo ha consentito, anche sotto il profilo dell'incompetenza funzionale del giudice (nella specie il giudice per le indagini preliminari).

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