Cassazione penale Sez. I sentenza n. 714 del 26 gennaio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

I conflitti di competenza e di giurisdizione sono configurabili, e quindi ammissibili, soltanto tra giudici. Non sono, invece, configurabili tra pubblici ministeri, i cui contrasti sono regolati dagli artt. 54 ss. c.p.p., né tra pubblico ministero e giudice, data la qualità di parte, sia pure pubblica, che il pubblico ministero ha nel contesto del nuovo processo penale.

(massima n. 2)

In tema di responsabilità ex art. 674 c.p., il mestiere di carrozziere di autoveicoli per le sue caratteristiche e modalità di esercizio implica l'uso di vernici e stucchi che notoriamente contengono gas e vapori molestanti e dannosi per la salute delle persone, sicché l'evento perturbatore previsto dalla detta norma è presunto sulla base del solo esercizio del mestiere. Peraltro l'apprestamento di impianti e dispositivi idonei ad evitare o a mantenere in limiti accettabili la emissione di gas e vapori derivanti dall'esercizio del mestiere in questione non vale di per sé a legittimare l'esercizio di tale attività inquinante l'atmosfera, potendosi escludere la responsabilità penale solo con la prova positiva della mancata emissione di gas e vapori atti a molestare le persone.

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