Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7 del 23 giugno 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di concussione, il termine «utilitą» indica tutto ciņ che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune. Ne deriva che i favori sessuali rientrano nella suddetta categoria in quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione.

(massima n. 2)

L'indagato ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertą personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia anche se con riferimento esclusivo ad una delle accuse (nella specie, quella di concussione), pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altro reato (nella specie, violenza carnale), rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertą, nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per un qualsiasi motivo, in ordine all'altro reato.

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