Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6905 del 11 giugno 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il continuo, insistente corteggiamento, chiaramente non gradito, di una donna, che si estrinsechi in ripetuti pedinamenti e in continue telefonate, realizza non solo l'elemento materiale del reato di cui all'art. 660 c.p., ossia la molestia, ma altresì la sua componente psicologica in quanto la relativa condotta è rivelatrice di petulanza oltreché di motivo biasimevole.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.