Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3079 del 1 settembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

I termini stabiliti per la chiusura delle indagini preliminari concernono esclusivamente i procedimenti che, con la iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.), si trovano nella fase delle indagini preliminari e non riguardano gli atti non costituenti notizie di reato iscritte in altro registro (Mod. 45). Spetta al pubblico ministero il potere di selezionare i fatti di rilevanza penale a sua conoscenza, con la conseguenza che la decorrenza del termine per la chiusura delle indagini preliminari può configurarsi soltanto per quei fatti nei quali egli abbia ritenuto di ravvisare un'ipotesi di reato, iscrivendola nel relativo registro.

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