Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6594 del 13 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di stupefacenti, la polizia giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare - sia direttamente tramite i propri organi tecnici che facendone richiesta a una pubblica struttura (USL) - analisi ricognitiva (e non valutativa) in ordine alla natura della sostanza che si ritenga stupefacente, non quale accertamento urgente (non sussistendo il requisito dell'irripetibilità) ma quale indagine a corredo della informativa di reato e a sostegno delle ragioni giustificanti l'arresto in flagranza di reato, con la conseguenza che il relativo documento non può essere utilizzato ai fini della prova dibattimentale. Tuttavia, qualora l'indagato sia giudicato con il rito abbreviato, tale documento, legittimamente confluito nel fascicolo del pubblico ministero, può essere utilizzato ai fini della prova del reato.

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